I professionisti operanti nell’area medico-sanitaria , siano essi liberi professionisti che dipendenti, sono tenuti ad assicurarsi per la Responsabilità Civile connessa alla loro attività professionale, così come stabilito dalla legge Gelli-Bianco 24/2017, divenuta pienamente operative con la pubblicazione in G.U. del decreto attuativo 232/2023 che dà alla luce il regolamento attuativo sui requisiti minimi delle polizze assicurative per le Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private e per gli Esercenti le professioni sanitarie.
Decreto Attuativo 232/2023: cosa serve sapere
Il decreto disciplina:
- I requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private, ma anche:
- I requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre misure analoghe previste per l’assunzione del rischio diretto;
- Le regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di una compagnia assicurativa;
- I requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie;
- La previsione per le strutture di un fondo rischi e delle riserve in relazione ai sinistri denunciati.
Cosa prevede nel dettaglio il Decreto attuativo in merito ai requisiti minimi delle polizze assicurative per gli Esercenti la professione sanitaria:
- Definizioni univoche;
- Responsabilità solidale: l’Assicurazione dovrà prevedere la copertura della responsabilità per l’intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali;
- Revisione annuale in aumento o in diminuzione del premio sulla base dell’andamento sinistri/circostanze di sinistro;
- Massimali minimi di garanzia;
- Esercenti professione sanitaria senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto 1.000.000 per sinistro 3.000.000 per anno e Sinistri in serie;
- Esercenti professione sanitaria senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parte;
- Retroattività decennale minima, con mantenimento della data di retroattività della prima polizza acquistata con lo stesso Assicuratore senza soluzione di continuità;
- Periodo di ultrattività decennale nei casi di cessazione definitiva dell’attività professionale dell’attività dell’Esercente la professione sanitaria;
- Obbligo di notifica di un sinistro/circostanza di sinistro entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza;
- Impossibilità per !’Assicuratori di esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro/circostanza di sinistro o del suo risarcimento, salvo i casi di reiterata condotta gravemente colposa.
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