I professionisti operanti nell’area medico-sanitaria , siano essi liberi professionisti che dipendenti, sono tenuti ad assicurarsi per la Responsabilità Civile connessa alla loro attività professionale, così come stabilito dalla legge Gelli-Bianco 24/2017, divenuta pienamente operative con la pubblicazione in G.U. del decreto attuativo 232/2023 che dà alla luce il regolamento attuativo sui requisiti minimi delle polizze assicurative per le Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private e per gli Esercenti le professioni sanitarie.

area medica

Decreto Attuativo 232/2023: cosa serve sapere

Il decreto disciplina:

  1. I requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private, ma anche:
  2. I requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre misure analoghe previste per l’assunzione del rischio diretto;
  3. Le regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di una compagnia assicurativa;
  4. I requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie;
  5.  La previsione per le strutture di un fondo rischi e delle riserve in relazione ai sinistri denunciati.

Cosa prevede nel dettaglio il Decreto attuativo in merito ai requisiti minimi delle polizze assicurative per gli Esercenti la professione sanitaria:

  1. Definizioni univoche;
  2. Responsabilità solidale: l’Assicurazione dovrà prevedere la copertura della responsabilità per l’intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali;
  3. Revisione annuale in aumento o in diminuzione del premio sulla base dell’andamento sinistri/circostanze di sinistro;
  4. Massimali minimi di garanzia;
  5. Esercenti professione sanitaria senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto 1.000.000 per sinistro 3.000.000 per anno e Sinistri in serie;
  6. Esercenti professione sanitaria senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parte;
  7. Retroattività decennale minima, con mantenimento della data di retroattività della prima polizza acquistata con lo stesso Assicuratore senza soluzione di continuità;
  8. Periodo di ultrattività decennale nei casi di cessazione definitiva dell’attività professionale dell’attività dell’Esercente la professione sanitaria;
  9. Obbligo di notifica di un sinistro/circostanza di sinistro entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza;
  10. Impossibilità per !’Assicuratori di esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro/circostanza di sinistro o del suo risarcimento, salvo i casi di reiterata condotta gravemente colposa.

Inthermedia offre soluzioni in linea con i decreti attuativi , offerte dalle primarie Compagnie operanti nel settore.

Soluzioni Offerte da Inthermedia

  • Rc Professionale Libero professionista medico con attività chirurgica
  • Rc Professionale Libero professionista medico senza attività chirurgica
  • Rc operatori sanitari non medici
  • Colpa grave medici dipendenti pubblici ( con estensione Extramoenia)
  • Colpa grave medici dipendenti privati
  • Colpa grave sanitari non medici

Perchè Affidarti a noi?

Velocità

Proposta ed emissione fast

Assistenza

Claims manager dedicato per gestione dei sinistri

Professionalità

Esperienza decennale al vostro servizio

Richiedi Informazioni

+39 081.839.25.72

gestione@inthermedia.com

Richiedi Informazioni