Con l’entrata in vigore della legge Gelli, si osserva un cambiamento significativo nel panorama della responsabilità delle strutture sanitarie private e degli esercenti la professione sanitaria. Secondo l’art. 7 della legge, le strutture possono essere chiamate a rispondere direttamente per l’operato degli esercenti la professione sanitaria che lavorano al loro interno, mentre l’art. 9 limita la possibilità di rivalsa verso gli operatori sanitari. È quindi fondamentale che le strutture dispongano di una copertura assicurativa adeguata.

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Le Nostre Soluzioni

Offriamo soluzioni personalizzate per poliambulatori, cliniche private, RSA, laboratori di analisi, fecondazione assistita, centri di chirurgia estetica, centri di medicina estetica, RSA e centri di assistenza disabili. Le nostre polizze includono:

– Copertura della responsabilità della struttura per danni causati dagli esercenti la professione sanitaria, sia dipendenti che liberi professionisti, in conformità alle recenti modifiche legislative.

– Copertura della responsabilità personale dei dipendenti (medici e altri operatori sanitari) come previsto dalla legge Gelli (art. 10).

– Obbligo per gli esercenti la professione sanitaria, liberi professionisti, di stipulare una polizza individuale per la loro responsabilità personale verso terzi, come stabilito dall’art. 10 comma 2 della legge Gelli.

– Copertura della responsabilità civile del Direttore Sanitario per danni involontariamente cagionati a terzi.

Con le nostre soluzioni assicurative mirate, garantiamo una protezione completa per le strutture sanitarie e gli operatori sanitari, consentendo loro di operare con tranquillità e sicurezza nel rispetto delle normative vigenti.

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